DECRETO SICUREZZA: SINTESI QUADRO SINOTTICO MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 159/2025

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

DECRETO SICUREZZA: SINTESI QUADRO SINOTTICO  MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 159/2025

Il 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n.159/2025 (G.U. n. 254 del 31/10/2025), provvedimento entrato in vigore lo stesso giorno. L’intervento mira a rafforzare la cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.
Alcuni dei punti trattati sono stati:

  • Patente a crediti
    Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, l’art. 3, comma 2, D.L. 159/2025 introduce l’obbligo per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato[1] di fornire ai propri dipendenti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del sopracitato Decreto Legge, la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u) e dall’art. 26, comma 8 del D.L. 81/2008 dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente può essere resa disponibile al lavoratore sia in formato cartaceo che digitale, grazie a strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
  • Mancati infortuni
    Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’INAIL, sentite le parti sociali, adotta, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 156/2025, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
  • Obbligo aggiornamento periodico RLS anche per aziende con meno di 15 dipendenti
    Consigliamo di svolgere l’aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) annualmente.
  • Qualità della formazione e norme tecniche
    Grazie al D.L. 159/2025, l’art.30 D.Lgs. 81/2008 viene aggiornata alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, con convenzioni INAIL – UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche rilevanti.
  • Medico competente
    Gli accertamenti sanitari previsti o disposti dal Medico Competente dovranno essere svolti durante l’orario di lavoro, ad eccezione di quelle relative alla fase pre-assuntiva.
    Viene modificato l’art. 25 D.L. 81/2008, assegnando al Medico Competente il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, con promozione dell’adesione ai programmi di screening.
    Viene aggiunta la lettera e-quater) all’art. 41 D.Lgs. 81/2008 in merito all’effettuazione di visite mediche prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Entro il 31/12/2026 con accordo di Conferenza Stato-Regioni dovranno essere riviste le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

__________________________________________________________

[1] Saranno specificate in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle sindacali dei lavoratori più rappresentative.

 

 

Di seguito un’evidenza più specifica di alcune fra le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dopo la pubblicazione del Decreto, nella colonna di sinistra il testo degli articoli interessati del D.Lgs. 81/08 ante Decreto Legge 31/10/2025 n. 159. Nella colonna di destra le novità introdotte dopo la pubblicazione del Decreto Legge 31/10/2025 n. 159.

 

 

Titolo I. Principi comuni (art. 1-61)

  • Art. 15 – Misure generali di tutela
 

 

Si è aggiunto il comma z-bis), il quale introduce la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’art. 62.

 

  • Art. 20 – Obblighi dei lavoratori
Comma 2. I lavoratori devono in particolare:

[…]

i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il comma 2 rimane pressoché invariato, al punto i) si indica che i controlli sanitari disposti dal medico competente dovranno essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli svolti in fase pre-assuntiva.

 

  • 25 – Obblighi del medico competente
Si aggiunge al comma 1) il punto a-bis) in cui si evince che il medico competente deve offrire informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute.

 

  • Art. 27 – sistemi di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Si è aggiunto il comma 7-bis riguardante le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS) di cui all’art. 10 del d.lgs. 23/04/2004, n. 124.
Comma 8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a 12 mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma4.A quanto disposto dal D.Lgs 81/08 si aggiunge al comma 8 quanto segue:

Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall’art. 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Comma 11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato art. 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque, non inferiore a 6.000€, […]Il comma 11 rimane pressoché invariato, viene aumentato l’importo minimo di sanzione, da 6.000€ a 12.000€.

 

 

  • Art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione
Comma 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti

conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

Comma 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/09/2001 o la norma UNI EN ISO 45001:2003+A1:2004 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art.6.
Comma 5-ter. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e dell’UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’INAIL.

 

  • 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Comma 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

 

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione

adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Il Decreto Legge 31/10/2025 n. 159 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche per le aziende che occupano meno di 15 lavoratori, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.

 

  • Art. 41 – Sorveglianza sanitaria
Si aggiunge al comma 2) il punto e-quater) in cui si evince che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica prima o durante il turno di lavoro, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. La visita medica mira a verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’art. 15 della legge 30/03/2001, n. 125, e dell’art. 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9/10/1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanza stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
Comma 4-bis. Entro il 31/12/2024, con accordo in Conferenza Stato – regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenzaComma 4-bis. Entro il 31/12/2026 vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo periodo.

 

Titolo III. Uso attrezzature di lavoro e DPI (artt.69-87)

  • 77 – Obblighi del datore di lavoro
Comma 4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

L’obbligo descritto nel D.Lgs. 81/2008, comma 4), punto a) viene esteso agli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso valutazione dei rischi.

 

Titolo IV. Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160)

  • 113 – scale
Comma 2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere

provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

Comma 2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.

 

 

 

  • Art. 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Comma 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

Comma 1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’art. 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria sono:

a) parapetti;

b) reti di sicurezza.

Comma 2. Comma abrogato dal D.Lgs. 106/2009.Comma 2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:

a) sistemi di trattenuta;

b) sistemi di posizionamento sul lavoro;

c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

d) sistemi di arresto caduta.

Comma 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.Comma 3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
Comma 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.Comma 4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
Comma 5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all’art. 111, comma 4, e all’art. 116.

 

Allegati

  • Allegato XII. Contenuto della notifica preliminare di cui all’art. 99
Comma 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionateComma 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate specificando quelle già in appalto.