DPCM 14 LUGLIO 2020 E ORDINANZA N.580 DEL 14/07/2020 REGIONE LOMBARDIA: NOVITÀ INTRODOTTE

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

DPCM 14 LUGLIO 2020 E ORDINANZA N.580 DEL 14/07/2020 REGIONE LOMBARDIA: NOVITÀ INTRODOTTE

In data 14 luglio 2020 sono stati emanati due nuovi importanti riferimenti normativi per quanto riguarda la gestione del contenimento del contagio da COVID-19 sul territorio nazionale e su quello della Regione Lombardia: trattasi del DPCM del 14 luglio 2020 e dell’ordinanza n.580 del 14/07/2020 di Regione Lombardia.

Entrambi i provvedimenti sono in vigore dal 15 luglio fino al 31 luglio 2020. Nel frattempo, entro tale ultimo termine il Governo è chiamato a sciogliere il nodo relativo alla proroga dello stato di emergenza sanitaria che, proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, scadrà proprio il 31 luglio 2020; secondo le ultime informazioni, sembra che il Governo sia orientato alla proroga fino al 31 ottobre 2020.

Link utili:

DPCM 14 luglio 2020: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-14-luglio-2020/14931

Ordinanza n.580 del 14/07/2020 Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti

Di seguito le novità introdotte da questi due ultimi provvedimenti, mentre restano confermati tutti i principali adempimenti già stabiliti e le sanzioni in caso di inadempimento:

 

DPCM 14 LUGLIO 2020

Il 14/07/2020 viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il nuovo DPCM 14 luglio 2020. In sintesi, il DPCM 14 luglio 2020, più che introdurre delle novità, conferma le misure disposte dal DPCM del 11 giugno 2020 e dalle ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno 2020 e del 09 luglio 2020 per l’intero territorio nazionale, prorogandole fino al 31 luglio 2020. Pertanto viene ribadito che i soggetti con infezioni respiratorie e temperatura corporea > 37,5 °C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; vengono quindi confermati il divieto di assembramento ed il rispetto degli specifici protocolli di sicurezza per le attività ludiche e sportive, amatoriali e professionistiche.

Gli allegati 9 e 15 del DPCM 11 giugno 2020 vengono sostituiti dalle rispettive versioni “aggiornate” del nuovo Decreto: Allegato 1 (Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome del 14 luglio 2020) e Allegato 2 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico). Tutti gli altri allegati del DPCM 11 giugno 2020 rimangono invece invariati e vengono dunque confermati.

Pertanto, in riferimento alle attività economiche:

– l’esercizio delle attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale continua ad essere soggetto all’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica).

– le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali, comprensori sciistici, stabilimenti balneari e di ristorazione, nonché i servizi alla persona possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili (i protocolli e le linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti in eventuali protocolli o linee guida nazionali);

– lo svolgimento delle attività delle strutture ricettive è consentito nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

– Restano ammesse le attività commerciali al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rispetto dei protocolli o linee guida regionali applicabili.

– Quanto alla ristorazione, le attività sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome ne abbiano verificato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e nel rispetto dei protocolli o le linee guida regionali applicabili.

– Con il nuovo DPCM si ribadisce che “è raccomandato”, per le attività professionali: laddove possibile, il ricorso allo smart working, l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per giustificare l’assenza dalla sede di lavoro; l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, l’utilizzo di strumenti di protezione individuale, l’incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.

Quanto agli spostamenti da e verso l’estero, il nuovo DPCM conferma, sempre fino 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. Tra queste, in particolare, viene ribadito il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi citati nell’ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio 2020 di cui all’art.1 comma 1 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Peru’, Repubblica Dominicana).

 

ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N.580 DEL 14/07/2020

Sempre in data 14 luglio 2020 viene emanata l’ordinanza n. 580 del 14/07/2020 di Regione Lombardia che introduce nuove misure specifiche relative all’utilizzo della mascherina o di altre protezioni (art. 1.3), allo svolgimento delle attività economiche, produttive e ricreative (art. 1.2) e alla rilevazione della temperatura corporea nei luoghi di lavoro (art. 1.3).

L’ordinanza prevede le seguenti disposizioni:

nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è obbligatorio indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.

Nei luoghi all’aperto non vige più l’obbligo di indossare la mascherina, la quale però andrà comunque sempre portata con sé e dovrà essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non facciano parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

L’ordinanza n. 580 del 14 luglio conferma inoltre le disposizioni già previste da quella n.573 del 29 giugno di cui ai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5, tra cui:

  • le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
  • La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata, mentre è obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

L’Allegato 1 – Ordinanza n. 580 prevede poi l’aggiornamento delle linee di indirizzo per le singole attività economiche, produttive e ricreative. Tali disposizioni, valide per la Regione Lombardia, sono nel complesso analoghe a quelle vigenti a livello nazionale introdotto con l’Allegato 1 del DPCM del 14/07/2020. Per alcune specifiche attività, l’ordinanza 580 dispone tuttavia ulteriori prescrizioni vigenti per la Regione Lombardia, non menzionate nell’Allegato 1 – DPCM 14 luglio 2020 (es. nella scheda tecnica “Piscine” dell’Allegato 1 – ordinanza 580 di Regione Lombardia si fa riferimento alle piscine condominiali, non citate invece nell’Allegato 1 – DPCM 14 luglio 2020).

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure istituite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.