PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI DAL 1° OTTOBRE 2024

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza n.81/08 dovranno essere in possesso della nuova “Patente a Crediti” (o a punti) per la sicurezza, come previsto dal art. 29 comma 19 dal Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024).

Questa nuova regolamentazione interessa diverse figure professionali, (ad esempio muratori, impiantisti, piastrellisti, tinteggiatori, e molte altre).

CHI È OBBLIGATO A POSSEDERE LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

La “Patente a Crediti” sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato NON appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Saranno esentate dal possesso della patente le aziende o lavoratori autonomi che dispongono o svolgono le seguenti attività:

  • Coloro che effettuano mere forniture;
  • Prestazioni di natura intellettuale;
  • Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

CHI RILASCIA LA PATENTE E COME SI CHIEDE LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

La “Patente a Crediti” sarà rilasciata esclusivamente in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), previo soddisfacimento dei requisiti di seguito elencati, da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
  3. Adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione; mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), f) e g), è attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA “PATENTE A CREDITI” E IL SISTEMA DEI CREDITI

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • Dati anagrafici del richiedente;
  • Data di rilascio e numero della patente;
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • Punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
  • Eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  • Eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. Il limite minimo di crediti sotto il quale non sarà possibile lavorare è fissato a 15 crediti, con l’eccezione del completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, al momento dell’ultima decurtazione, nonché degli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.

La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100 crediti, in base a due criteri:

  • ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda
  • ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione.

In assenza di provvedimenti di decurtazione, la patente verrà incrementata di un credito per ogni biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di 20 crediti.

DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Tabella con le decurtazioni dei crediti della patente:

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

RECUPERO DEI CREDITI DALLA PATENTE

Recupero fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione.

I crediti decurtati potranno essere recuperati, previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Le condizioni che saranno controllate dalla Commissione territoriale:

  • La verifica riguarderà l’effettivo adempimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere;
  • Eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

QUANDO VIENE SOSPESA LA PATENTE A CREDITI CANTIERI

L’adozione del provvedimento di sospensione:

  • è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
  • può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

SANZIONI PREVISTE

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

  • Una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
  • Esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

CONCLUSIONI

Il Ministero del Lavoro il 10 luglio 2024 ha presentato alle parti sociali la prima bozza di decreto attuativo relativo alla patente a crediti, per l’entrata in vigore effettiva della Patente a Crediti  è  necessario  che  vengano pubblicati dal competente Ministero il Decreto necessario alla definizione di:

  • L’individuazione delle modalità di presentazione della domanda all’Ispettorato del Lavoro;
  • I contenuti informativi della patente;
  • Le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Trattandosi di un argomento di grande rilevanza e visto l’imminente avvicinarsi della data di entrata in vigore del Decreto, sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti in merito.