Presentazione MUD 2020

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

Presentazione MUD 2020

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l’unità locale a cui si riferisce tale dichiarazione, indicando quanti e quali rifiuti abbiano prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.

Il Modello di Dichiarazione Ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato.

La modulistica e le modalità per la compilazione del MUD 2020 (riferito ai dati 2019) non hanno quindi subito alcuna modifica rispetto a quelle utilizzate per la presentazione del MUD 2019 (riferito ai dati 2018). Rimane valido perciò il D.P.C.M. 24/12/2018, pubblicato sul S.O. n.45 alla Gazzetta Ufficiale del 22/02/2019, mentre la scadenza per la presentazione originariamente fissata al 30 aprile 2020 è stata posticipata, dal D.L 18/2020 al 30 giugno 2020.

Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le varie Comunicazioni dovute per l’Unità Locale dichiarante, secondo le modalità sotto indicate:

 

MUD – COMUNICAZIONE RIFIUTI

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dalla normativa seguente:

  • dall’articolo 189, comma 3, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152
  • dall’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152
  • dall’articolo 4, comma 6, D.lgs. 24/06/2003, n. 182
  • dall’articolo 220, comma 2, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD – comunicazione rifiuti, in base alla Legge n.221 del 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, i liberi professionisti che non operano in forma di impresa, i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (saloni di barbieri e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). Inoltre sono esclusi i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi, le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi), le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi). Chi, durante l’anno 2019, non avesse prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.

La Comunicazione Rifiuti deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.mudtelematico.it, secondo le modalità definite dagli allegati n.3 e n.4 del Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 45 del 22 febbraio 2019. Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici o con modulistica non conforme a quella vigente.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD – COMUNICAZIONE RIFIUTI

I dati relativi ai rifiuti prodotti e/o gestiti dalle aziende e necessari al fine della compilazione del MUD2020 sono desunti dai Formulari di Identificazione Rifiuti (F.I.R.), ossia i documenti che accompagnano il trasporto dei rifiuti stessi, il cui modello e contenuti sono definiti dal Decreto del ministero dell’Ambiente n.145 del 1° aprile 1998 e la cui modalità di compilazione dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente n.GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998. Dai F.I.R. devono risultare almeno le seguenti informazioni

  • nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
  • origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  • impianto di destinazione;
  • data e percorso dell’istradamento;
  • nome ed indirizzo del destinatario;

Si ricorda che il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro copie, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore: una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario (la cosiddetta 4a copia riportante l’effettivo peso del rifiuto verificato a destino e utile ai fini dell’estrapolazione dei dati da inserire nel MUD – Comunicazione Rifiuti) e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

SANZIONI

Ai sensi dell’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono puniti: “1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Le sanzioni applicabili agli inadempimenti relativi al MUD 2020 sono quelle previste dall’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione previgente rispetto al D.lgs.n. 205 del 2010.

La disposizione è confermata espressamente dall’ art. 6 comme 3 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione.

INDICAZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AZIENDA

Secondo l’art. 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/06 si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

I rifiuti vengono distinti in base all’origine (urbani o speciali) ed alla pericolosità (pericolosi e non pericolosi).

Qualsiasi produttore di rifiuti, come definito dal art.183 comma 1 lettera f del D.Lgs. 152/06, è soggetto ad una serie di oneri a proprio carico:

  • Caratterizzazione del rifiuto: il produttore deve attribuire, anche eventualmente affidandosi a laboratori accreditati per la caratterizzazione del rifiuto, il Codice Europeo dei Rifiuti (CER) a 6 cifre ad ogni rifiuto prodotto consultando l’Elenco CER del Catalogo Europeo dei Rifiuti, a cui si deve far riferimento a partire dal 1/06/2015 di cui alla decisione 214/955/UE. Inoltre saranno da identificare gli eventuali rifiuti pericolosi prodotti (rifiuti con CER contrassegnato da *, contenenti sostanze pericolose in determinate concentrazioni tali da conferire al medesimo rifiuto una o più caratteristiche di cui allegato I del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06),
  • Controllo delle autorizzazioni: verificare le autorizzazioni del trasportatore incaricato dell’impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto. Il produttore rifiuti conserva l’onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di cessione a terzi la sua responsabilità;
  • Accertarsi del rispetto delle norme: accertarsi che i vari detentori di rifiuti (stoccatori, trasportatori etc.) abbiano rispettato le norme tecniche e le condizioni specifiche previste per la singola tipologia di rifiuti;
  • Corretta gestione del Deposito Temporaneo dei rifiuti, ossia il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta e smaltimento nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti, così come definito dall’art. 183 comma 1 lettera bb) D.Lgs 152/06. Tale deposito deve essere predisposto per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati e mischiati in uno stesso contenitore. Il deposito è mono-soggettivo, in quanto in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, non è possibile la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei. Si ricorda che:
    • i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
    • devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
    • i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  • Obbligo di tenuta e compilazione del Registro di carico-scarico per i soggetti di cui all’art. 190 comma 1 del D.Lgs. 152/06 su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Ulteriori specifiche in merito alla corretta gestione dei Registri sono contenute nell’art. 190 del D.Lgs. 15/06;
  • Corretta gestione dei Formulari di Identificazione Rifiuti, come da indicazioni riportate al paragrafo precedente.