SICUREZZA SUL LAVORO: Obblighi per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

SICUREZZA SUL LAVORO: Obblighi per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti

I lavoratori autonomi hanno un percorso semplificato nell’attuazione degli obblighi della sicurezza descritti nell’art. 21 del 81/2008 e s.m.i che prevede:

  1. l’utilizzo di attrezzature di lavoro conformi, ossia con marchio CE se acquistate dopo il 1994, o in caso contrario che abbiano una dichiarazione di conformità: il loro impiego prevede il mantenimento delle stesse in condizioni sicure ed ottimali di utilizzo e la conseguente manutenzione (effettuata direttamente o da parte di tecnico specializzato) seguendo le indicazioni del manuale d’uso e manutenzione delle stesse. La scheda di manutenzione è uno strumento che permette di gestire e di tracciare le attività svolte;
  2. dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI), da utilizzare seguendo le disposizioni previste al Titolo III del testo unico: utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) conformi e marcati CE. I DPI sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. I lavoratori autonomi devono sceglierei DPI idonei, ovvero valutare i rischi residui delle proprie attività e di conseguenza utilizzare le protezioni che rendano tali rischi accettabili; in pratica fare una valutazione dei rischi. Alcuni DPI (anticaduta, protezione vie respiratorie, III categoria, ecc) prevedono una formazione obbligatoria per l’utilizzo, per i lavoratori autonomi che utilizzano DPI per le loro attività è importante scegliere gli stessi in funzione dei rischi (es: nella scelta di otoprotettori per utilizzo di un trapano che emette 102 db, dovrò utilizzare otoprotettori che attenuino di almeno 22db e non più di 28 db; nel caso di utilizzo di attrezzature manuali utilizzerò guanti EN388:2016 indicando il grado di protezione; se utilizzo sostanza chimiche colla/solventi allora dovrò indossare guanti EN ISO 372-1 , mascherine FFP2/FFP3; nel caso di presenza  in cantiere utilizzerò caschetto conforme alla EN397:2013 e calzature antinfortunistiche conformi alla EN ISO 20345 con la categoria di sicurezza da SB a S5, ecc.) e conservare dei propri DPI i relativi manuali d’uso e manutenzione, che forniscono le istruzioni sul loro utilizzo e manutenzione. I DPI hanno una scadenza che deve essere rispettata ed alcuni hanno delle revisioni periodiche da effettuare ( i DPI III categoria solitamente annuali);
  3. l’obbligo di utilizzare un’apposita tessera di riconoscimento con foto, contenente le proprie generalità e l’indicazione del committente, quando la prestazione viene effettuata in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto.

FORMAZIONE

I lavoratori autonomi non hanno l’obbligo di effettuare la formazione generale e specifica, mentre se utilizzano attrezzature per le quali vi sia la necessità di formazione ed idoneità sanitaria (es. gru edile, macchine movimento terra, PLE, ecc) sono tenuti alla formazione ed agli aggiornamenti successivi e all’idoneità sanitaria per l’uso delle stesse.

Cantieristica: nel caso in cui l’attività del lavoratore autonomo venga svolta presso i cantieri temporanei o mobili si applicano, altresì, le disposizioni riguardanti la verifica tecnico-professionale che il committente deve effettuare ai sensi dell’articolo 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. controllando il possesso dei requisiti indicati nell’Allegato XVII allo stesso D. Lgs. fra i quali, in merito ai lavoratori autonomi, viene richiesto al punto 2 lettera d) il possesso di un attestato che dimostri che gli stessi si siano formati secondo le previsioni obbligatorie del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo. Quindi: attestato di formazione Generale e Specifica (4 ore+ 12 ore); trattasi normalmente di rischio alto e di aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni. La committenza può richiedere al lavoratore autonomo il possesso di altre tipologie di formazione e riservare l’accesso a chi abbia frequentato e/o ricevuto informative interne di varia durata (di solito legate alla gestione delle emergenze ed alle regole da tenere all’interno del sito).

AMBIENTI DI LAVORO

I liberi professionisti possono effettuare la propria attività all’interno di aree di lavoro di proprietà o disponibili contrattualmente. A quali requisiti bisogna sottostare?

Le prescrizioni ambientali (autorizzazioni ad emissioni, scarichi ecc) e i controlli periodici prescritti nelle stesse sono cogenti, da richiedere e mantenere a prescindere.

Le manutenzioni, impianto di riscaldamento, condizionamento e le prescrizioni conseguenti sono da effettuare e da conservare.

Impianto elettrico: le verifiche e gli adempimenti previsti dal DPR 462 del 22 gennaio 2001 (le comunicazioni all’INAIL della rete di terra e le verifiche periodiche) per i liberi professionisti non sono in vigore.

ANTINCENDIO

I luoghi di lavoro, se non vi sono prescrizioni specifiche, (es: certificato prevenzione incendi), occupati dai lavoratori autonomi non necessitano di presidi antincendio. L’obbligo di avere a disposizione degli estintori ricade su tutte le aziende con almeno un lavoratore diverso dal titolare. Quanti e quali debbano essere gli estintori presenti, dipende dalla valutazione dei rischi ed il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998  ALLEGATO I – LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO 5.2 – ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI fornisce le seguenti indicazioni, che sono cogenti:

“La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

– il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);

– la superficie in pianta;

– lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);

– la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe.”

PRIMO SOCCORSO

Come per l’antincendio, se si prevedono presidi, sarà da verificare periodicamente la loro completezza e scadenza. Gli stessi devono essere segnalati da apposita cartellonistica. In presenza di presidi prevedere la formazione e gli aggiornamenti. Se vi sono presidi, sarà necessario il corso di formazione di primo soccorso per la corretta gestione degli stessi.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Facoltativa dal lato del lavoratore autonomo. Tuttavia i committenti sono obbligati a consentire l’accesso in cantiere solo a lavoratori autonomi che abbiano effettuato la sorveglianza sanitaria (ovvero che abbiano nominato il proprio medico competente e da questi abbiano avuto il necessario giudizio di idoneità, da rinnovare almeno annualmente), che per determinati rischi specifici è obbligatoria per tutti, sia lavoratori dipendenti che autonomi. Per l’utilizzo di attrezzature particolari, per cui sia richiesta l’abilitazione all’uso, è necessaria l’idoneità sanitaria.

ATTIVITA’ CON ALTRI LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore autonomo è la persona fisica “la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”. Non bisogna tuttavia “confondere il lavoratore autonomo con la ditta o impresa individuale. Il lavoratore autonomo non ha personale dipendente. La ditta o impresa individuale fa capo a un solo soggetto, che è l’unico responsabile della gestione imprenditoriale e, a differenza del lavoratore autonomo, può avere dipendenti. Se il titolare gestisce con la collaborazione dei propri familiari si parla di impresa familiare”. In particolare è “ritenuta non regolare la posizione di due o più lavoratori autonomi che si ‘associano di fatto’ per eseguire un lavoro che a sua volta viene svolto senza rispettare la reciproca autonomia oppure che uno solo assume l’obbligazione contrattuale mentre gli altri operano con vincolo di subordinazione nei suoi confronti”.

Il lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 2222 e s ss. del Codice Civile, secondo cui “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. (Cantieristica) Infatti, sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d’appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si obbliga a realizzare un’opera verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale. La differenza risiede nel fatto che, nel caso di lavoro autonomo il debitore realizza l’opera con l’impiego di lavoro prevalentemente proprio, mentre nel caso di appalto il debitore, ovvero l’imprenditore, organizza il lavoro altrui attraverso una propria organizzazione imprenditoriale.

CANTIERI

In un cantiere il lavoratore autonomo è soggetto ai seguenti obblighi:

– presentazione di tesserino di riconoscimento, da indossare regolarmente dal lavoratore autonomo;

– in presenza di CSE (coordinatore della sicurezza per l’esecuzione) designato dal committente, nel cantiere in cui il lavoratore autonomo si trova ad operare, quest’ultimo è tenuto ad adeguarsi alle sue disposizioni in materia di sicurezza. Quando c’è un CSE in un cantiere, di sicuro c’è anche un PSC – Piano di sicurezza e coordinamento. Il lavoratore autonomo è tenuto ad attuare le indicazioni contenute in quest’ultimo.

Il lavoratore autonomo deve disporre almeno dei seguenti documenti ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale (allegato XVII D.Lgs. n. 81/2008) e produrre copie degli originali dei documenti, anche in formato elettronico ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 81/2008, e mai un’autocertificazione non prevista dalla legge, da trasmettere al committente o al responsabile dei lavori:

  1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relativa a macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  3. elenco dei DPI in dotazione;
  4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 (l’articolo 21 prevede che tale sorveglianza sia facoltativa, sebbene il committente ha il diritto e la convenienza assoluta ad impedire l’accesso in cantiere al lavoratore autonomo che non risulti idoneo dal punto di vista sanitario);
  5. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. del 24 ottobre 2007.

CONCLUSIONI

Il lavoro autonomo presenta agevolazioni formative e documentali che, se analizzate nel profondo, diventano difficili da giustificare in quanto possono comportare in realtà dei maggiori rischi per gli stessi lavoratori autonomi.

Non serve predisporre il DVR (documento di valutazione dei rischi), tuttavia serve valutare i rischi per la scelta corretta dei DPI. Il lavoratore autonomo è sempre responsabile qualora gestisca personale esterno e se questo utilizza le tue attrezzature.

Non sono necessari la formazione e il giudizio di idoneità, ma comunque tali requisiti saranno richiesti per l’accesso in cantiere.

Non è necessario predisporre POS e DUVRI, ma il lavoratore autonomo è comunque tenuto a conoscere i rischi relativi alle attività che svolge presso la committenza.

Il pensare comune ha sottovalutato inizialmente questi aspetti, riducendo tutto alla frase che il “lavoratore autonomo non debba fare nulla in termini di sicurezza”; in realtà, vedendo punto per punto i singoli adempimenti, non sono molto dissimili da quelli di tutte le altre forme di impresa con dipendenti, di seguito riportati:

  • designare persone per la gestione della sicurezza
  • valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione
  • eseguire formazione e informazione ai lavoratori
  • obbligo di nomina degli individui a cui attribuire specifiche funzioni di sicurezza, in particolare:
    • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Può essere lo stesso datore di lavoro, purché frequenti un corso avente durata minima di 16 ore e massima di 48 ore a seconda del grado di rischio;
    • gli addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso ed antincendio. Ognuno di essi deve necessariamente seguire un corso, da 4 a 16 ore per l’antincendio e da 12 a 16 ore per il primo soccorso, con aggiornamento ogni 3 anni. Anche in tal caso la funzione può essere esercitata dal datore di lavoro;
    • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Viene eletto dai dipendenti e deve frequentare un corso di 32 ore. Se la tua impresa ha meno di 15 lavoratori si può attingere ad un rappresentante di zona. L’RLS funge da interfaccia tra la proprietà e i dipendenti riguardo alla sicurezza;
    • il Medico Competente. Solitamente è un professionista esterno che vigila sulle condizioni di salute dei lavoratori, visitandoli periodicamente.
  • Valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione. In questa fase è necessario:
    • valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, individuando gli specifici criteri adottati per la valutazione stessa;
    • determinare le misure di prevenzione e di protezione, insieme ai DPI da utilizzare;
    • stilare un programma di intervento per garantire, nel tempo, il miglioramento del livello di sicurezza e delle misure adottate;
  • Apporre “nero su bianco” tali azioni, nel redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), il quale conterrà anche i nominativi delle persone addette alla sicurezza.
  • Erogare formazione e informazione ai lavoratori
  • Anche le macchine e gli impianti più sicuri non si rivelano tali se mal adoperati. Sarà necessario attivarsi per far seguire i corsi di formazione obbligatori ai propri dipendenti, ma anche informarli sui rischi e sulle procedure di sicurezza aziendali, definite all’interno del DVR.
  • Ogni dipendente ha l’obbligo di seguire un corso di formazione generale e di formazione specifica di durata variabile (da 8 a 16 ore, a seconda del rischio al quale è esposto). A seguito di questo corso viene rilasciato un attestato che il datore di lavoro deve conservare con cura.