
Con la pubblicazione delle FAQ sull’Accordo Stato Regioni n. 59/2025, le autorità competenti hanno confermato che non è più ammesso alcun differimento temporale di 60 giorni per la formazione sulla sicurezza; infatti, secondo l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, essa deve avvenire anteriormente o contestualmente ai seguenti eventi:
- Costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione);
- Trasferimento o cambiamento di mansioni;
- Introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per supportarvi nella programmazione degli interventi formativi, garantendo che ogni nuovo inserimento o cambio mansione avvenga nel pieno rispetto delle tempistiche di legge.