Corsi di formazione obbligatori ex D.Lgs. 81/08

Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra che si vincono i campionati (Michael Jordan)

Corsi di formazione obbligatori ex D.Lgs. 81/08

La formazione obbligatoria che ciascun lavoratore deve ricevere è regolata dal D.Lgs. 81/08, artt. 36 e 37.

In particolare valgono, a livello generale, gli obblighi imposti dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/08:

D.Lgs. 81 – Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

  1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
    • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale
    • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro
    • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi
    • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente
  2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
    • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
    • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
    • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

SANZIONI per il datore di lavoro e il dirigente in caso di inottemperanza a tale obbligo

ARRESTO da due a quattro mesi o AMMENDA da 1.315,20 € a 5.699,20 €


D.Lgs. 81 – Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
    • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

[…]

  1. la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
    • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio di utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro
    • del trasferimento o cambiamento di mansioni
    • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose