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Trasparenza retributiva, cosa è cambiato dal 07/06/2026?

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Trasparenza retributiva, cosa è cambiato dal 07/06/2026?
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Trasparenza retributiva, cosa è cambiato dal 07/06/2026?

Il 07/06/2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 96/2026, introducendo la trasparenza retributiva, con lo scopo di rafforzare la parità salariale e ridurre il divario retributivo di genere.

Lo scopo del legislatore è quello di rendere più trasparenti i criteri con cui vengono determinate le retribuzioni, garantendo ai lavoratori maggiori strumenti di informazione e alle aziende procedure più chiare e affidabili.

La trasparenza retributiva è un insieme di obblighi che rendono visibili e confrontabili le politiche salariali di un’azienda.

I nuovi obblighi riguardano:

  1. Tutti i datori di lavoro (sia pubblici che privati)
  2. I rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato (compreso part-time e posizioni dirigenziali)
  3. I candidati nella fase di selezione (soltanto per alcune regole)

Il D.Lgs. 96/2026 agisce su 3 fronti:

  1. Fase di selezione
  2. Informazione ai lavoratori già in forza
  3. Comunicazione dei dati alle autorità
  4. Fase di selezione

Sono state introdotte due regole che l’azienda deve seguire durante la fase di selezione:

  1. Vi è l’obbligo di specificare la fascia salariale nella pubblicazione degli annunci;
  2. Non si potrà più chiedere al candidato quanto guadagnava nel suo lavoro precedente.

Nota bene: Gli annunci devono avere un linguaggio neutro

  1. Informazione lavoratori già in forze

Chi lavora in azienda ha diritto di informazione, perciò può richiedere i livelli di retribuzione medi distinti per sesso relativi alle mansioni uguali o di pari valore.

Nota bene: I dipendenti non hanno diritto di conoscere il valore effettivo dello stipendio dei colleghi, ma possono chiedere la visione di dati medi e aggregati.

  1. Comunicazione dei dati alle autorità

Il D.Lgs. 96/2026 introduce l’obbligo di rendicontazione per le imprese con almeno 100 dipendenti, cioè l’obbligo di raccogliere e comunicare all’organismo di monitoraggio presso il Ministero del lavoro una serie di informazioni, tra cui:

  1. Divario retributivo medio e mediano;
  2. Componenti variabili della retribuzione (es. bonus e premi);
  3. Percentuale uomo e donna che ne beneficiano;
  4. Distribuzione lavoratori per quartile retributivo.

Le aziende:

  1. Con più di 250 dipendenti devono effettuare le comunicazioni entro il 07/06/2027.
  2. Successivamente dovranno aggiornare la comunicazione ogni anno.
  3. Che hanno tra i 150 e 249 dipendenti devono effettuare le comunicazioni entro il 07/06/2027, e poi aggiornarle ogni 3 anni.
  4. Che hanno tra i 100 e i 149 dipendenti devono effettuare le comunicazioni entro il 07/06/2031 e poi aggiornarle ogni 3 anni.

Nota bene: il datore di lavoro che adotta la politica salariale unitaria di gruppo può fornire le informazioni aggregando i dati a livello nazionale, qualora questo permettesse una rappresentazione più affidabile dei dati, anche al fine di ridurre le distorsioni statistiche e favorire una gestione incentrata sugli adempimenti.

Se il divario retributivo medio tra uomo e donna dovesse risultare maggiore o uguale al 5% in una categoria, non dovesse essere giustificabile con criteri oggettivi e non venisse corretto entro 6 mesi, scatta la valutazione congiunta delle retribuzioni, cioè un’analisi svolta dal datore di lavoro e dai rappresentanti dei lavoratori per individuare le cause del divario e le misure correttive (valutando anche la maternità e i congedi sulle carriere). Successivamente gli esiti vengono comunicati ai lavoratori, all’organismo di monitoraggio e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Ma quali sono i criteri oggettivi nella retribuzione?

La legge vieta le differenze salariali che non possono essere giustificate con criteri oggettivi, misurabili e neutrali rispetto al genere, si possono usare:

  1. anzianità di servizio;
  2. responsabilità;
  3. competenze;
  4. risultati raggiunti;
  5. ore effettivamente lavorate;
  6. straordinari;
  7. turni notturni;
  8. presenza effettiva.

Al fine di giustificare gli eventuali disallineamenti.

Sanzioni

Possono agire in giudizio i dipendenti, i sindacati e le associazioni che si occupano della parità dei trattamenti.

La normativa introduce una tutela specifica contro le ritorsioni su chi richiede informazioni sulle retribuzioni, presenta un reclamo oppure partecipa a una valutazione congiunta.

Il D.Lgs. 96/2026 richiama le sanzioni citate dal codice delle pari opportunità con possibili conseguenze economiche significative, specialmente per chi collabora con la pubblica amministrazione.

SGF affianca i propri clienti nell’ottenimento e nel mantenimento delle certificazioni di responsabilità sociale SA 8000 e PAS 24000, garantendo l’adeguamento ai nuovi requisiti imposti dal D.Lgs. 96/2026 in materia di trasparenza retributiva.

Per informazioni o supporto, potete scrivere a stefania.pogna@sgfengineering.it e a segreteria@sgfengineering.it o contattarci telefonicamente al numero 0364 590932

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