COVID-19: NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPCM 24 OTTOBRE 2020

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

COVID-19: NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPCM 24 OTTOBRE 2020

L’ultimo D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 è stato emanato, mutando nuovamente il panorama nel quale gli operatori economici possono (o non possono più) esercitare la propria attività. Le nuove misure restrittive sono in vigore a partire dal 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020.

Ricordiamo che, in rapida sequenza temporale, si sono succeduti il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 seguito al D.P.C.M. 18 ottobre 2020. Tali disposizioni vengono ora superate dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, in cui vengono riepilogate e riproposte le norme attualmente in vigore con l’introduzione di novità soprattutto per quanto riguarda il settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda la circolazione delle persone sul territorio nulla cambia, restando possibile muoversi senza necessità di autocertificazione – salvo le più restrittive previsioni imposte da talune Regioni con il cd. “coprifuoco” – tuttavia si evidenzia la presenza nel decreto di tutta una serie di raccomandazioni, tra le quali quella di non lasciare il proprio Comune di residenza se non per le esigenze di lavoro, salute o stato di necessità. Vengono invece integralmente riproposte le norme specifiche applicabili in caso di rientro dall’estero, differenziate a seconda dei Paesi di provenienza.

 Attività chiuse a partire dal 26/10/2020 sino al 24/11/2020

  • Parchi tematici e di divertimento
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto
  • Sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso
  • Fiere di qualsiasi genere (comprese quelle nazionali e internazionali)
  • Convegni e congressi e similari, consentiti solo a distanza (es. in modalità webinar)
  • Palestre
  • Piscine
  • Centri natatori
  • Comprensori sciistici
  • Eventi e competizioni sportive individuali o di squadra, tranne quelli di interesse nazionale

Attività limitate a partire dal 26/10/2020 sino al 24/11/2020

Trattasi delle attività dei servizi di ristorazione, che, con la finalità di mettere uno stop definitivo alla “movida”, vedono ulteriormente contrarsi l’orario di apertura ai clienti:

  • Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Restano aperte senza limitazioni di orario solo quelle ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza;
  • Tutti gli esercizi di ristorazione devono chiudere al pubblico alle ore 18.00 (festivi compresi)
  • Il numero di commensali che possono essere presenti al medesimo tavolo scende a 4 (rispetto ai 6 previsti nei precedenti DPCM di ottobre);
  • Esporre un cartello all’ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, calcolato sulla base delle linee guida in vigore;
  • Attività di asporto consentita fino alle ore 24.00, con divieto per l’intera giornata di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Divieto di consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00;
  • Resta consentita la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso;
  • La ristorazione resta consentita senza limiti di orario nelle strutture ricettive (alberghi e similari) ma solo limitatamente ai clienti alloggiati.

Nuove previsioni per le attività autorizzate

Per il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona, restano in vigore le norme precedenti, ovvero tali attività sono autorizzate nel rispetto tassativo dei Protocolli di sicurezza, e fermo restando che le Regioni le considerino come compatibili con l’evolversi della situazione epidemiologica. In pratica, così come accaduto per la ristorazione, resta la possibilità che in futuro le Regioni impongano disposizioni più restrittive rispetto a quelle governative.

Per tutti i locali aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, vige l’obbligo di esposizione del cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale.

Formazione obbligatoria da D. Lgs. 81/2008

Restano consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Raccomandazioni

Trattasi di “consigli” che non presuppongono dunque un obbligo:

  • evitare di spostarsi, sia con mezzi pubblici che privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Trattandosi di una raccomandazione, e non di un divieto, non è necessario muoversi sul territorio muniti di autocertificazione, a meno che lo spostamento non venga eseguito in un lasso di orario nel quale la singola Regione e il singolo Comune abbia disposto il “coprifuoco”;
  • evitare di accogliere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • Le riunioni tra privati devono essere svolte in modalità a distanza;
  • i datori di lavoro privati devono differenziare gli orari di ingresso al lavoro (chiaramente al fine di alleggerire il trasporto pubblico nelle ore di punta);
  • i datori di lavoro privati devono utilizzare la modalità di lavoro agile (qui si tratta di una forte raccomandazione).

Considerazioni finali

Quello delineato dal decreto in vigore a partire dal 26 ottobre non è un lock-down “dichiarato”, ma talune attività,  vengono sospese del tutto, altre limitate al punto da rendere di fatto molto difficile la futura prosecuzione dell’attività.

Nel presentare le misure adottate, il Presidente del Consiglio in conferenza stampa ha dichiarato che sono già stati studiati appositi indennizzi a favore di coloro che saranno penalizzati da queste norme, quali contributi a fondo perduto (che dovrebbero essere accreditati direttamente sul conto dei beneficiari), nonché un’estensione del credito d’imposta affitti, della cassa integrazione ed altre provvidenze a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e della filiera agro-alimentare.

Tali misure, sempre secondo quanto dichiarato dal Presidente Conte, non sono da intendersi come sostitutive di quelle già in fase di previsione con il futuro decreto “Novembre”, bensì andranno ad aggiungersi alle stesse, e senza comportare ulteriori scostamenti di bilancio, posto che le risorse necessarie sarebbero già disponibili.