COVID-19: NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPCM 03 NOVEMBRE 2020

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

COVID-19: NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPCM 03 NOVEMBRE 2020

Le misure previste dal nuovo D.P.C.M. del 03 novembre 2020 hanno valenza a partire da venerdì 6 novembre fino a giovedì 3 dicembre.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento legislativo, valide per tutte le aree e per qualsiasi livello di rischio. In allegato la scheda con le ulteriori prescrizioni valide a seconda della classificazione dell’area di appartenenza (zone rosse, arancioni e gialle).

Cosa cambia per le attività produttive

Nessuna novità per questo aspetto: come nel precedente DPCM del 24 ottobre 2020, all’art. 4 del nuovo DPCM del 03 novembre 2020 viene ribadito il consenso allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali e richiamato nell’allegato 12 del DPCM 03 novembre 2020.

Formazione in materia di salute e sicurezza

Come stabilito dall’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM del 03 novembre 2020, è consentito in tutta Italia lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, anche nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (c.d. zone arancioni e zone rosse) e da un livello di rischio alto.

Lo svolgimento delle attività in presenza, sia teoriche che pratiche, è vincolato al rigoroso rispetto delle già note misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Restano comunque da preferire, a maggior ragione nelle zone rosse o arancioni, le modalità formative a distanza per quanto riguarda le parti teoriche.

Coprifuoco

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Gli spostamenti avverranno previa compilazione dell’autodichiarazione allegata, al fine di poterli motivare e giustificare.

È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Suddivisione dell’Italia in 3 zone di rischio

Grande novità è la suddivisione del territorio italiano su base regionale in 3 categorie a diverso livello di rischio in funzione della diffusione del contagio, definite secondo la valutazione di 21 parametri esaminati per poter effettuare tale classificazione. Tra questi richiamiamo i principali: l’indice di contagio Rt (tasso di contagiosità valutato a seguito dell’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia), il numero e la localizzazione dei focolai, la situazione di occupazione dei posti letto e di saturazione delle terapie intensive negli ospedali.

Le restrizioni, infatti, saranno modulate in base alle differenti criticità nei singoli territori, ossia dove vi è più circolazione del virus e rischio di tenuta dei sistemi sanitari regionali.

Il nuovo D.P.C.M. ha istituito pertanto una suddivisione delle Regioni italiane in 3 aree differenti: zone rosse (ALTO rischio), arancioni (rischio MEDIO-ALTO) e gialle (rischio MODERATO), corrispondenti a 3 scenari di rischio. Nessuna Regione è stata classificata come zona verde, perché nessuna è esente da un rischio moderato o elevato. Per una descrizione più dettagliata degli scenari di rischio consultare il documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Provincie autonome l’8 ottobre 2020 e pubblicato nell’allegato 25 al DPCM 03 novembre 2020.

Per tutte e 3 le zone valgono le disposizioni del DPCM del 03 novembre 2020, con prescrizioni progressivamente più restrittive passando dalle zone gialle a quelle arancioni, fino ad arrivare a quelle rosse. Resta inteso che le limitazioni istituite per le zone gialle, sono valide anche per le zone arancioni e quelle rosse, in aggiunta a quelle più restrittive stabilite per queste ultime due categorie.

Tutte le prescrizioni suddivise in riferimento alle 3 zone di rischio sono dettagliate nella scheda allegata al presente articolo.

Di seguito la mappa dell’attuale classificazione delle Regioni nelle diverse zone di rischio:

  • Zona gialla: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna;
  • Zona arancione: Puglia e Sicilia;
  • Zona rossa: Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte e Calabria.

Durata delle misure differenziate per territorio

Il Ministero della salute, con frequenza almeno settimanale, verificherà il permanere delle condizioni che hanno portato alla prima classificazione dei territori nelle 3 classi di rischio sopra riportata, e comunicherà di volta in volta tramite ordinanza l’aggiornamento dell’elenco dei territori. Tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM del 03 novembre 2020 (03 dicembre 2020). La permanenza di un territorio per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive ne comporterà una sua nuova classificazione.

Pertanto sarà cura del Ministero della Salute aggiornare settimanalmente la classificazione dei territori, attraverso l’emanazione delle relative ordinanze di cui sopra.

Precisiamo infine che, come disposto dal DPCM del 03 novembre 2020 all’art.2 comma 2, “con ordinanza del Ministero della salute […], d’intesa con il Presidente della Regione interessata può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure […]”, riportate nella scheda allegata per ciascuna area di rischio.

Si suggerisce pertanto di tenere monitorate le ordinanze del Ministro della salute, oltre a quelle regionali.

2020 11 04 Modello autodichiarazione

2020 11 04 Scheda Classificazione territori