NOVITÀ GESTIONE EMERGENZA SANITARIA – D.L. 229 del 30/12/21 e D.L. del 7/01/2022

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

NOVITÀ GESTIONE EMERGENZA SANITARIA

Nelle ultime settimane sono state introdotte importanti novità in materia di gestione della pandemia da COVID-19.

 

GREEN PASS RAFFORZATO, GREEN PASS BASE, GREEN PASS BOOSTER informazioni generali

 

Green pass rafforzato o super green pass spetta a chi:

  • ha effettuato la prima dose di vaccino da almeno 12 giorni
  • ha effettuato un ciclo di vaccinazione completa (prima vaccinazione e richiamo)
  • è guarito dalla malattia indotta dal Covid-19 da non più di sei mesi

 

Dal 1 febbraio 2022 la validità del green pass rafforzato sarà ridotta a sei mesi.

 

Green pass base: si ottiene con un tampone molecolare negativo (72 ore di validità) o con un tampone antigenico (48 ore di validità)

 

Green pass booster: si ottiene dopo la somministrazione della dose di richiamo (terza), successiva al completamento del ciclo vaccinale primario – oppure per chi non avesse effettuato il richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato da certificato di guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2

 

La verifica del green pass può essere effettuata utiizzando l’app VerificaC19. Prima di scansionare il QR code, è necessario selezionare sul dispositivo la tipologia di verifica: rafforzato, base oppure booster

 

Green Pass Rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente prorogato al 31/03/2022), viene esteso l’obbligo del green pass rafforzato a diverse attività, all’aperto o al chiuso: palestre, cinema, servizi di ristorazione e bar compresa la consumazione al bancone e all’aperto, alberghi e strutture ricettive, cerimonie civili o religiose e conseguenti feste, sagre, fiere, centri congressi, impianti di risalita con finalità turistica – commerciale, piscine, sport di squadra, centri benessere all’aperto, centri culturali e sociali e ricreativi all’aperto, sale Bingo o sale scommesse.

È divenuto obbligatorio anche per l’accesso ai mezzi pubblici locali e regionali.

L’ordinanza del Ministro della Salute del 09/01/2022 ha derogato l’uso del green pass rafforzato fino al 10 febbraio 2022 nella laguna di Venezia e per i trasporti pubblici scolastici o dedicati agli studenti.

 

Il cosiddetto DECRETO COVID del 07/01/2022 ha introdotto ulteriori novità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria:

  • obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni (dal giorno successivo alla pubblicazione del DL e per ora fino al 15/06/2022). L’obbligo è esteso a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti in Italia. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.
  • Introdotto l’obbligo del green pass rafforzato per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto 50 anni, dal 15/02/2022. I lavoratori senza tale tipo di certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata – viene specificato – “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

 

Green Pass Base

L’obbligo di presentazione del green pass base è esteso dal 20/01/2022 agli esercizi che offrono servizi alla persona, oltre che a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fino al 31/03/2022.

Nessun obbligo Green Pass base però per l’accesso alle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (es. supermercati, farmacie).

 

Green pass booster

Devono possedere il green pass booster coloro che fino al 31 marzo 2022 devono accedere come visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

 

SANZIONI per chi non rispetta l’obbligo vaccinale

Il c.d. Decreto Covid del 07/01/2022 prevede tre tipi di sanzioni:

  • 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché di età uguale o superiore ai 50 anni).

A irrogare la sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute.

Tale sanzione vale per i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.

Inoltre, la sanzione da 100 euro viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi previsti dal Decreto Riaperture, ovvero sei mesi

  • sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino che non rispetta tale obbligo è un lavoratore. Nelle imprese, infatti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali
  • sanzione da 600 a 1500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green Pass Rafforzato (Super Green Pass che si ottiene dunque, da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Tali sanzione è irrogata dal Prefetto competente.

 

SMART WORKING

Il Consiglio dei Ministri raccomanda la pubblica amministrazione e le imprese private, ove possibile, il massimo utilizzo dello Smart Working.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fino al 31/01/2022 è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto, anche in zona bianca.

 

Mascherine FFP2

Nei luoghi come cinema, teatri, locali di musica dal vivo e per eventi sportivi, sia al chiuso che all’aperto, mezzi di trasporto (treni, aerei, traghetti, bus, tram e metro e tutto il trasporto pubblico locale) è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2, fino alla fine del periodo di emergenza.

 

QUARANTENE e CASI DI POSITIVITÀ

Il Decreto legge 229 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2021 introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

 

Casi di positività

In caso di positività un soggetto riceverà un SMS che permette, tramite un link, di compilare le informazioni sullo stato di salute, di scaricare il provvedimento di isolamento a suo carico e di indicare i suoi contatti stretti.

La durata di isolamento dipende dallo stato vaccinale:

  • Se il soggetto è vaccinato con ulteriore dose o se ha completato il ciclo vaccinale primario negli ultimi 4 mesi (120 giorni):
  • dovrà rimanere a casa in isolamento per 7 giorni dalla data di effettuazione del tampone.

Dovrà inoltre informare il Medico Generale/Pediatra (MMG/PLS) della positività e aggiornarlo in caso di comparsa/variazione di sintomi. Al termine dei 7 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi. Il MMG/PLS potrà effettuare direttamente un tampone di controllo o richiederlo presso i punti tampone. Tale tampone potrà essere effettuato anche in farmacia portando la disposizione di isolamento. Se negativo il periodo di isolamento sarà terminato. Se positivo si potrà ripetere un tampone dopo 1 settimana, se anche questo sarà positivo il periodo di isolamento avrà termine dopo almeno 21 giorni dall’esecuzione del primo tampone, di cui almeno 7 giorni senza sintomi. Nel caso venga sospettato o accertata la presenza di particolari varianti, si dovrà attendere la negativizzazione del tampone molecolare.

  • In tutti gli altri casi:
  • Il soggetto deve rimanere a casa in isolamento per almeno 10 giorni dalla data di effettuazione del tampone. Informa il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS) della positività e lo aggiorna in caso di comparsa/variazione dei sintomi.

Al termine dei 10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi (esclusi anosmia, disgeusia che a volte persistono nel tempo), il MMG/PLS potrà effettuare direttamente un tampone di controllo o richiederlo presso i punti tampone (potrà essere effettuato anche presso le farmacie).

Se negativo, il periodo di isolamento sarà terminato. Se positivo, si dovrà ripetere un tampone dopo una settimana. Se anche questo tampone sarà positivo, il periodo di isolamento avrà termine dopo almeno 21 giorni dall’esecuzione del tampone, di cui almeno 7 senza sintomi. Nel caso in cui venga sospettata o accertata la presenza di particolari varianti, per poter terminare l’isolamento si dovrà comunque attendere la negativizzazione del tampone molecolare.

 

Contatto di un caso positivo

La durata di quarantena dipende dallo stato vaccinale:

 

  • Persona NON SOGGETTA a quarantena, ma ad autosorveglianza:
  • Chi ha completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno
  • Chi è guarito dal COVID-19 da 120 giorni o meno
  • Chi ha ricevuto la dose di richiamo del vaccino (terza dose)

È obbligatorio indossare, per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la mascherina FFP2

In caso di comparsa di sintomi: informare il proprio medico competente ed effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare. In caso di esito negativo continuare l’autosorveglianza e seguire le indicazioni del medico per ulteriori accertamenti; in caso di positività procedere con la quarantena obbligatoria.

La cessazione della quarantena, o dell’auto-sorveglianza sopradescritta, cessa dopo aver effettuato – anche presso centri privati – un test antigenico rapido o molecolare risultato negativo. In questo caso la trasmissione all’AST del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza

  • Persona SOGGETTA a quarantena:
  • Chi, vaccinato con ciclo vaccinale primario completato da oltre 4 mesi (120 giorni) con green pass in corso di validità, è asintomatico

Obbligo di quarantena per cinque giorni, informando il proprio medico in caso di sintomi.

Al termine dei 5 giorni ed in assenza di sintomi, è necessario un tampone con esito negativo, da effettuarsi gratuitamente presso le farmacie, presentando la disposizione di quarantena rilasciata da ATS.

  • Persona soggetta a quarantena:
  • Chi non è vaccinato
  • Chi non ha completato il ciclo vaccinale primario
  • Chi ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

Quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, informando il proprio medico e aggiornandolo in caso di sintomi. Al termine dei 10 giorni ed in assenza di sintomi per terminare la quarantena è necessario un tampone con esito negativo.

  • Operatore sanitario: effettuare un tampone ogni giorno fino al 5° giorno dell’ultimo contatto con un soggetto positivo.

 

NB: Con messaggio numero 4027 del 18 novembre 2021 l’INPS ha fatto sapere che “l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021”. In particolare “dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell’INPS”, connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori “fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”.

Ad oggi il Governo non ha prorogato la norma per il 2022.

 

CHI RIENTRA DALL’ESTERO

La Circolare 15/5 del Ministro della Salute estende l’obbligo di compilazione del Passenger Locator From digitale (dPLF) per tutti i passeggeri in ingresso in Italia per qualsiasi durata, a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto. Tale norma sarà valida fino al 31 gennaio 2022. In allegato le informazioni riguardo alle procedure che dovranno adottare i viaggiatori.

2022 01 10 Informativa gestione emergenza

Allegati:

  • Informativa per chi rientra dall’estero
  • Tabella attività consentite senza/con Green pass base/rafforzato

 Esterotabella

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