INFORMATIVA DIPENDENTI D.L. 127 E D.L. 139 DEL 2021

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

INFORMATIVA DIPENDENTI D.L. 127 E D.L. 139 DEL 2021

 

Il 21 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il Decreto Legge prevede, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19-(Green pass) per il personale delle pubbliche amministrazioni, il personale degli uffici giudiziari ed anche per i lavoratori del settore privato.

Pertanto, a chiunque svolga un’attività lavorativa in Azienda è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass Covid-19 in corso di validità.

il Green Pass COVID-19 è una certificazione digitale e/o stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato al fine di verificarne autenticità e validità e viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute e attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
  • essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore;
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Non sono previste modalità alternative provanti le suddette condizioni quali, ad esempio, certificati medici che attestano l’esecuzione della vaccinazione o del tampone.

L’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

 

Nel caso in cui i lavoratori risultino privi di Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, il Datore di lavoro provvede ad allontanarli e gli stessi verranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31.12.2021.

L’assenza ingiustificata non prevede alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento; tuttavia, tale condizione non implica alcuna conseguenza disciplinare e garantisce il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione degli obblighi possesso del Green Pass, è punito, sulla base delle disposizioni del citato Decreto, con la sanzione pecuniaria amministrativa stabilita in un importo da 600 a 1.500 euro irrogata dal Prefetto.

 

L’Azienda sta predisponendo le misure organizzative necessarie per la verifica del possesso del Green Pass, e a far data da venerdì 15 Ottobre 2021 sarà istituito un sistema di controllo, sul quale riceverete indicazioni più dettagliate.

Nel frattempo chiediamo a tutti i lavoratori di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per essere in possesso del Green Pass COVID-19 a decorrere dal 15 ottobre 2021, così permettendo il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

Il possesso del Green Pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell’azienda. Per organizzare e programmare adeguatamente e tempestivamente le attività produttive, quindi, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 139 del 8.10.2021, invitiamo tutti i lavoratori a comunicare immediatamente al proprio responsabile l’eventuale mancato possesso del Green Pass al proprio responsabile.

La comunicazione pervenuta tempestivamente verrà considerata ai fini dell’organizzazione delle attività, in quanto si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, in possesso del Green Pass COVID-19, che sarà comunque controllato secondo le modalità indicate nella Procedura per l’organizzazione delle verifiche, e che dovrà, comunque, avere validità per l’intero arco della durata della prestazione lavorativa.

L’azienda si riserva di valutare il preavviso con cui verrà richiesta in futuro tale comunicazione, necessaria alla corretta programmazione dell’attività lavorativa.