COVID-19: GESTIONE RIENTRO IN AZIENDA DALLE FERIE ESTIVE

Lasciate mille lingue a una notizia gradita, e le disgrazie si annuncino da sé nel momento in cui colpiscono. (William Shakespeare)

COVID-19: GESTIONE RIENTRO IN AZIENDA DALLE FERIE ESTIVE

Il rientro al lavoro dopo le ferie estive fa emergere il problema di comprendere come doversi comportare per contrastare i contagi, a fronte dell’eventuale necessità di ottemperare agli obblighi di natura sanitaria.

La questione interessa non soltanto i singoli cittadini, che devono conformarsi alle disposizioni autoritative, ma anche i datori di lavoro, che devono capire come qualificare le assenze dei lavoratori in eventuale isolamento fiduciario.

Le norme più recenti di riferimento in materia sono il DPCM del 7 agosto 2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, accessibili ai seguenti link:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/dpcm_20200807.pdf

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/ordinanza_min_salute-12agosto.pdf

 

QUALI COMPORTAMENTI PER IL DATORE DI LAVORO NELLA GESTIONE DEL RIENTRO DEI LAVORATORI DALLE FERIE?

l datore di lavoro è in posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, pertanto dovrà agire al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio.

Il DPCM del 07 agosto 2020, all’Allegato 12, detta alcune disposizioni, già affrontate nei precedenti DPCM, atte a disciplinare il comportamento del datore di lavoro, in particolare:

  • Potrà (non si parla di obbligo) essere misurata la temperatura corporea dei lavoratori, e se maggiore di 37,5° il soggetto non potrà accedere al luogo di lavoro. La misurazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali;
  • il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intenda fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute;
  • l’ingresso in azienda di chi sia stato soggetto all’infezione da Covid-19 potrà avvenire solo previa certificazione medica, attestante la “negativizzazione” dell’individuo.

L’Allegato 12 ribadisce le modalità di accesso dei fornitori esterni: devono essere istituite procedure d’ingresso che garantiscano modalità, percorsi e tempistiche predefinite ed è vietato l’ingresso negli uffici agli autisti che dovranno, se possibile, restare a bordo del mezzo.

Persiste inoltre il dovere di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Infine, si ricorda che ai sensi dell’Art. 26, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

Informativa Covid-19 – Rientro dalle ferie

Al fine di proteggere il più possibile sia i dipendenti dal contagio, sia l’Azienda dai danni economici della scoperta di un caso al proprio interno, l’Azienda può distribuire, con firma per ricevuta, a tutto il personale, un’Informativa Covid-19 per il rientro dalle ferie estive (vedi modello fac-simile allegato: Informativa Covid-19 per rientro ferie estive).

Con questo documento, il datore di lavoro comunica al lavoratore che, in caso di:

  • contatti a rischio, nei 14 giorni precedenti, con soggetti risultati positivi al coronavirus;
  • soggiorno in Stati diversi dai seguenti (attualmente considerati sicuri): Austria, Belgio, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano;
  • rientro da zone a rischio nei suddetti Stati;

egli deve comunicarlo subito all’ATS di competenza (tramite modulo online), che gli fornirà le indicazioni del caso.

Dopo che l’azienda avrà distribuito l’informativa a tutto il personale (dietro apposita ricevuta), ogni dipendente, per poter accedere al lavoro:

  • se È STATO in quarantena fiduciaria, dovrà consegnare la documentazione che attesti lo stato di negatività al coronavirus;
  • se NON È STATO in quarantena fiduciaria, deve consegnare l’autodichiarazione Covid-19 per il rientro dalle ferie estive al datore di lavoro, contenuta nell’informativa stessa.

Restituendo compilata e firmata tale autodichiarazione il lavoratore dichiara di: NON avere sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5° C; NON aver avuto contatti a rischio, nei 14 giorni precedenti, con soggetti risultati positivi al coronavirus; NON rientrare da Paesi diversi dai suddetti; NON rientrare da zone a rischio nei Paesi sopra elencati.

Il Datore di Lavoro non deve ammettere un dipendente al lavoro se sappia per certo, o abbia il dubbio fondato che questo sia rientrato dall’estero senza rispettare l’obbligo di segnalazione all’ATS di competenza e di isolamento fiduciario da Stati diversi da quelli elencati nell’informativa o da aree che, pur comprese negli Stati elencati nell’informativa, sono considerate pericolose in base ai dati epidemiologici del momento. In questo caso il datore di lavoro dovrà invece:

  • invitare il dipendente a rispettare l’obbligo di segnalazione e di quarantena fiduciaria;
  • segnalare la situazione al Medico Competente, il quale avverte il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

È opportuno quindi che il datore di lavoro, conosca le disposizioni, riportate al paragrafo successivo, che i propri lavoratori, rientranti in Italia dai diversi Paesi esteri, sono tenuti a rispettare.

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIENTRO DALLE FERIE DAI PAESI ESTERI

DPCM 07 agosto 2020

Sulla base della disciplina delineata occorre distinguere vari casi, a seconda di quale sia il Paese estero in cui il lavoratore che rientra dalle ferie abbia soggiornato o sia transitato.

In generale, vige l’obbligo di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva e la compilazione di un’autodichiarazione (vedi modello scaricabile dal Sito internet del Ministero degli Esteri al seguente link: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html) per chi rientra in Italia dall’estero, che dovrà riportare le specifiche enunciate dall’articolo 5 del DPCM del 07 agosto 2020.

Le singole Regioni potrebbero poi imporre il rispetto di ulteriori vincoli per chi provenga da alcuni Stati o territori esteri. Prima del rientro in Italia, si dovrà verificare l’esistenza di tali eventuali disposizioni aggiuntive, o specificative, da parte della Regione di destinazione.

Al rientro dalle ferie estive, i lavoratori che abbiano transitato o soggiornato in Paesi esteri, prima di poter riprendere la propria attività lavorativa, dovranno in ogni caso attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del DPCM del 07 agosto 2020, che disciplina gli spostamenti da e verso l’estero per i cittadini italiani, in riferimento agli elenchi di cui all’Allegato 20 del medesimo decreto.

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 ha introdotto, a partire dal giorno 13 agosto, le seguenti ulteriori misure di prevenzione, alternative tra loro, applicabili ai soggetti che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna:

  • obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

I soggetti che rientrano in Italia dai territori sopra citati, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dall’art. 4 del DPCM del 07 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, la gestione del rientro dei soggetti in Italia dall’estero varia a seconda dello Stato estero in cui il soggetto abbia soggiornato/transitato, e deve necessariamente essere analizzata caso per caso (o meglio Stato per Stato):

  1. non subisce alcuna limitazione chi rientra da San Marino, Città del Vaticano, Nazioni UE (escluse Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Bulgaria e Romania) e Spazio Schengen (Regno Unito, Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco). Gli spostamenti da e per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione, e pertanto anche per semplici ragioni turistiche. Inoltre non vi è obbligo di isolamento fiduciario una volta rientrati al proprio domicilio. Resta il dovere di compilare l’autodichiarazione.
  2. A partire dal 13 agosto 2020, chi rientra da Spagna, Croazia, Malta e Grecia deve sottoporsi, entro 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato mezzo tampone. Precondizione ulteriore è che l’esito dell’esame sia negativo. Ciò dovrà essere attestato con autodichiarazione. Alternativamente, deve sottoporsi al tampone in aeroporto, al porto o altro luogo di confine, entro 48 ore dall’ingresso sul suolo italiano. L’esame dovrà essere effettuato presso l’azienda sanitaria di riferimento. È d’obbligo, in tal caso, l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva presso il proprio domicilio. In ogni caso, chi ha soggiornato o transitato da questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti la data del proprio rientro in Italia, deve comunicare il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di riferimento.
  3. Diversa ancora la procedura a cui attenersi per chi rientra da Bulgaria e Romania: in tal caso vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e di autodichiarazione. Si dovrà raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
  4. Sono consentiti gli spostamenti, senza necessità di motivazione e, quindi, anche per turismo da/per: Australia, Nuova Zelanda, Tunisia, Canada, Ruanda, Uruguay, Georgia, Repubblica Ceca, Giappone, Tailandia. Chi rientra in Italia da queste Nazioni ha l’obbligo di isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria attiva e di autodichiarazione. Anche in tal caso si dovrà raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
  5. Per quanto concerne chi provenga (soggiorno/transito) da: Armenia, Kuwait, Repubblica Dominicana, Bahrein, Macedonia del Nord, Kosovo, Bangladesh, Moldova, Brasile, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Oman, Serbia, Panama, Colombia, Cile e Perù vige divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini italiani e UE e i loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Gli spostamenti verso queste Nazioni sono consentiti solo in virtù di motivi di lavoro, di salute, di studio, di assoluta urgenza e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  6. Infine, gli spostamenti dal resto del mondo sono possibili solo per motivi di lavoro, di salute, di studio, di assoluta urgenza e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il rientro in Italia è pur sempre consentito ai cittadini italiani, UE e Schengen, nonché ai loro familiari. È consentito anche a chi è titolare di regolare permesso di soggiorno e ai suoi familiari. Tuttavia, una volta entrati in Italia, sarà d’obbligo l’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria attiva. Dovrà poi essere compilata l’autodichiarazione, specificando il motivo di entrata in Italia. Si dovrà raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).